
22 Feb DEFINIZIONE REGOLE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO PER PERGOLATO, GAZEBO, VERANDA E PERGOTENDA.
Il Consiglio di Stato stabilisce inequivocabilmente i parametri finalizzati alla delineazione definitiva circa il regime da utilizzare in caso di ampliamento tramite pergolato, gazebo, veranda e pergotenda.
Pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e pergotenda solitamente vengono montati senza un forte impatto ambientale, viste anche le modeste dimensioni, l’uso limitato e le modifiche, minime, necessarie agli stabili già presenti. Diverso discorso per il regime edilizio più idoneo, si è reso necessario un intervento del Consiglio di Stato per chiarire in maniera definitiva e inequivocabile quali sono gli strumenti che la legge mette a disposizione per regolamentare queste strutture.
Il più delle volte sono strutture che vedono mescolarsi l’attività di edilizia libera e l’obbligatorietà di ottenere un titolo edilizio, in tal caso sono, perlopiù, i regolamenti edilizi comunali che trattano la materia e, pertanto, ne stabiliscono in quale regime vanno collocate.
I tre scenari che si possono dipanare sono:
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Obbligo di richiedere un Permesso di Costruire
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Obbligo di Comunicazione all’Amministrazione
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Edilizia libera
Tutti quei luoghi protetti da vincolo paesaggistico sono interessati da regolamentazioni aggiuntive che vanno a sommarsi a quanto sopra esposto, al fine di tutelarne l’interesse e la bellezza.
Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza 306/2017 ha fatto chiarezza sul corretto regime edilizio in cui rientrano tali opere e di seguito riportate.
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PERGOLATO Può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riapro e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.
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GAZEBO Per realizzare un gazebo senza i titoli abilitativi (o al massimo con S.C.I.A.) occorre che si tratti di una struttura di modeste dimensioni rispetto alla superficie totale dell’immobile cui accede e non deve essere ancorata al pavimento dell’area, ma solo materialmente insistente sul medesimo, inoltre non deve realizzare una volumetria.
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VERANDA Per costruirne una veranda occorre far redigere un progetto a un tecnico e presentarlo all’Ufficio Tecnico del comune. L’autorizzazione verrà concessa se la struttura non modifa eccessivamente l’estetica dell’immobile e non tolga luminosità,sia rimovibile e accolga le sole persone senza superare volumetria e metratura massima.
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PERGOTENDA È un arredo inidoneo a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, grazie alla sua facile e completa “rimuovibilità”: la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso, né sono necessari altri titoli abilitativi nel momento in cui debba subire interventi manutentivi.
Per info e fattibilità www.studiocantori.it
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