OBBLIGO DI ALLEGARE LE PLANIMETRIE, ARRIVA LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE - Studio Cantori
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OBBLIGO DI ALLEGARE LE PLANIMETRIE, ARRIVA LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un Comune poiché “ Le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili sono parte integrante della dichiarazione di volontà delle parti quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene e costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del negozio” .

Il caso giuridico si poneva dall’acquisto da parte di un Comune di un immobile per intero avente al suo interno due unità immobiliari di proprietà privata. In prima battuta la Pubblica Amministrazione ha optato per la chiusura di un porticato al fine di creare altre unità immobiliari, i condomini, da parte loro, hanno avanzato ricorso al Tribunale chiedendo a gran voce il ripristino delle condizioni precedenti in quanto, da planimetrie, quello doveva essere uno spazio adibito a porticato.

Respinto dal Giudice di Primo Grado il ricorso viene accolto dalla Corte d’Appello che ha ribadito la condominialità degli spazi riferendosi alle palnimetrie sottoscritte dai condomini e dal notaio.

A questo punto viene stabilito che il giudice dovrà , qualora non combaciasse lo stato attuale, con le planimetrie e la descrizione dell’immobile nel contratto di compravendita, definire quanto e cosa corrisponde tra le reali condizioni dello stabile e i propositi negoziali di compravendita. L’importanza di allegare le planimetrie è dovuto anche alla necessità di poter risalire alle reali volontà delle parti contraenti. In particolare, nel caso che ha dato luogo alla sentenza di Cassazione, si parlava di un atto di frazionamento, “valore di espressione della volontà dei contraenti circa l’oggetto del negozio, quando siano assunti come parti integranti dell’atto contrattuale a cui sono allegati”.

La Corte di Cassazione, dunque, conferma che le piantine planimetriche hanno validità negoziale secondo quanto stabiliscono le sentenze 26366/2016 e 26609/2016.

La prima sentenza ha riguardato una controversia relativa alla volontà negoziale, che si evinceva dalle planimetrie immobiliari, solo richiamate e non allegate al contratto di acquisto. Ne consegue, pertanto, che le planimetrie sono parte integrante dell’atto e costituiscono dichiarazione di volontà delle parti.

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