Il Decreto Legge 133/2014 (il cosiddetto Sbocca Italia) ha introdotto un’importante modifica alla definizione di manutenzione straordinaria che compare all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Testo Unico in materia edilizia, ossia il D.P.R. 380/2001.
Il frazionamento immobiliare, al pari dell’accorpamento, potrà essere realizzato mediante una semplice CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata da un progettista), rientrando appieno nella categoria d’intervento della manutenzione straordinaria. Ai sensi del comma 7 dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, la mancata comunicazione dell’inizio dei lavori oppure la mancata trasmissione della relazione tecnica implicano una sanzione pecuniaria di 258 euro. Questa sanzione vede una riduzione di due terzi qualora la comunicazione abbia luogo spontaneamente, nel momento in cui l’intervento è in corso d’opera.
Al d.P.R. n. 380/2001 è stata inserita la seguente norma: “Sono altresì classificati come manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione delle opere anche se comportano la variazione del carico urbanistico purché si mantenga l’originaria destinazione d’uso”.
Condizione essenziale è che la destinazione d’uso non subisca modifiche e che non vi sia aumento della volumetria.
Poiché, quindi, il frazionamento ora verrà classificato come lavoro di manutenzione straordinaria, questo tipo di intervento rientrerà tra quelli che godono della detrazione del 50% delle spese sostenute dal proprio imponibile IRPEF.
Prima della modifica della normativa questi interventi (in quanto ristrutturazione edilizia) beneficiavano dell’IVA agevolata al 10% su tutto. Ora, trattandosi di manutenzione straordinaria, l’IVA agevolata al 10% continua ad essere applicabile, ma con alcune eccezioni. Tuttavia, a fronte di casi specifici in cui troviamo una maggiorazione dell’IVA rispetto a prima, il decreto apporta numerosi vantaggi e, comunque, il più delle volte il risparmio ottenuto sugli oneri è di molto maggiore all’IVA maggiorata.
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