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Cambio d'uso ? occorre il permesso di costruire

Con la sentenza n. 6562-2018 del Consiglio di Stato, pubblicata il 20/11/2018, è stato chiarito che il mutamento della destinazione d’uso di un immobile, comporta una modifica urbanistica.

In particolare un immobile destinato ad attività professionale, presuppone un traffico di persone e la necessità di servizi che comportano un maggior “carico urbanistico”, superiore a quello di una semplice abitazione. Questo significa che, in tali ipotesi è necessario chiedere al Comune il permesso di costruire. Non è sufficiente una semplice S.C.I.A., anche se non viene effettuata alcuna ristrutturazione e quindi non ci sono opere interne. Pertanto, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile deve considerarsi urbanisticamente rilevante e, come tale, il proprietario che richiede un titolo edilizio abilitativo, con l’ovvia conseguenza che il mutamento non autorizzato della destinazione d'uso che alteri il carico urbanistico, integra una situazione di illiceità a vario titolo, che può e anzi deve essere rilevata dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere di vigilanza. Solamente il cambio di destinazione d’uso tra categorie omogenee non comporta la richiesta del rilascio del permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico). Invece, quando il cambio di destinazione d’uso interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, si ha una vera e propria modificazione edilizia con conseguente necessità di un previo permesso di costruire. Non è importante se vengano o meno eseguite lavori edili. www.studiocantori.it

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