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Distanza tra edifici, anche la presenza di balconi sono rilevanti

Con l’ordinanza 4834/2019, la Cassazione ha stabilito che anche i balconi si definiscono come “finestrata” una parete, poiché assicurano la possibilità di esercitare la veduta.

Bisognerà quindi tenerne conto nel calcolo delle distanze tra edifici confinanti. In base a quanto evidenziato dai giudici di appello, le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio avevano evidenziato che effettivamente l'edificio costruito dalla società era posto a confine con il fabbricato condominiale dovendo, quindi, trovare applicazione l’articolo 873 del Cod. Civ., con il rinvio alle fonti integrative locali che, però, devono trovare il loro limite nelle previsioni del Dm 1444/1968. Di conseguenza, l’eventuale disciplina derogatoria contenuta negli strumenti urbanistici locali, che prescrivesse una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate, doveva essere disapplicata. E’ stato quindi fatto ricorso in Cassazione per stabilire se i balconi presenti sulla parete del fabbricato avessero il carattere di veduta (per cui si doveva applicare il Dm 1444) o di semplici luci. La Corte, infatti, ha avuto modo anche di recente di ribadire il principio per il quale (Cass. n. 5017/2018) è illegittima una previsione che imponga il rispetto di una distanza minima di dieci metri tra pareti soltanto per i tratti dotati di finestre, con esonero di quelli ciechi, in quanto l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 detta disposizioni inderogabili da parte dei regolamenti locali in tema di limiti di densità, altezza, e distanza fra i fabbricati, destinate a disciplinare le distanze tra costruzioni e non tra queste e le vedute. Ad avviso del Collegio - quindi - la tesi della ricorrente non può essere condivisa in quanto contrasta con l'interpretazione che delle norme.

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